Controllo occulto verifica prestazioni

A seguito delle modifiche apportate all’art. 4 Stat. Lav. dal decreto 23/2015, il controllo per verifica delle prestazioni lavorative soggetto a due limiti:

  1. Il primo comma stabilisce che l’installazione dell’impianti audiovisivi è consentita solo a fronte di un accordo sindacale o autorizzazione ministeriale;
  2. Il secondo comma, prevede che nessun accordo o autorizzazione sia necessaria con riferimento agli strumenti di lavoro.


La questione sui controlli difensivi occulti effettuati dal datore di lavoro tramite agenzie investigative, ed è sempre molto interessante.

La giurisprudenza è concorde da tempo nell’affermare che il ricorso ad investigatori privati non viola il rigoroso divieto di controllo occulto della prestazione lavorativa previsto dallo statuto dei lavoratori, quando è finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite, quali ad esempio la violazione del divieto di concorrenza e o la realizzazione di comportamenti atti a danneggiare il patrimonio aziendale.

Bisogna chiarire se questa tipologia di controllo rientra in quelle previste dall’art. 2 dello Stat. Lav., relativo alle guardie giurate, all’art. 3 Stat. Lav., ovvero inerente al personale di vigilanza ed infine all’art. 4 Stat. Lav. relativo agli impianti audiovisivi la tipologia di investigatore privato:

  • non rientra nell’art. 2 Stat. Lav. che consente al datore di lavoro di utilizzare agenti investigativi per scopi di tutela del patrimonio aziendale;
  • non rientra nell’art. 3 Sta. Lav. in quanto i controlli difensivi effettuati sono volti all’accertamento di una condotta lavorativa illecita;
  • non rientra nell’art. 4 Stat. Lav. in quanto l’assunzione di agenti investigativi non integra l’ipotesi di utilizzazione di impianti audiovisivi, fotografici e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

 

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