A seguito delle modifiche apportate all’art. 4 Stat. Lav. dal decreto 23/2015, il controllo per verifica delle prestazioni lavorative soggetto a due limiti:
La questione sui controlli difensivi occulti effettuati dal datore di lavoro tramite agenzie investigative, ed è sempre molto interessante.
La giurisprudenza è concorde da tempo nell’affermare che il ricorso ad investigatori privati non viola il rigoroso divieto di controllo occulto della prestazione lavorativa previsto dallo statuto dei lavoratori, quando è finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite, quali ad esempio la violazione del divieto di concorrenza e o la realizzazione di comportamenti atti a danneggiare il patrimonio aziendale.
Bisogna chiarire se questa tipologia di controllo rientra in quelle previste dall’art. 2 dello Stat. Lav., relativo alle guardie giurate, all’art. 3 Stat. Lav., ovvero inerente al personale di vigilanza ed infine all’art. 4 Stat. Lav. relativo agli impianti audiovisivi la tipologia di investigatore privato:
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