L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene stabilito dal giudice in sede di separazione tra coniugi. Consiste nel versamento di una somma di denaro al coniuge economicamente debole.
L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e si verifica quando esistono queste condizioni:
L’assegno da corrispondere è solitamente con scadenza mensile e potrebbe essere una somma di denaro unica o voci spesa, come ad esempio il canone di affitto per la casa.
Inoltre occorre distinguere due situazioni di obbligo assistenza materiale:
L’assegno di mantenimento al coniuge viene confermato qualora il coniuge richiedente non ha redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita. Di conseguenza, il Giudice, può imporre nell’altro un obbligo da versare mensilmente, il cui valore dovrà essere determinato in base al reddito del coniuge obbligato.
Nel caso in cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione al coniuge richiedente, può essergli riconosciuto solo il diritto agli alimenti, ovvero una somma di denaro necessario al suo mantenimento.
L’assegno di mantenimento ai figli viene stipulato tenendo in considerazione i seguenti presupposti:
Il d.lgs. 154/2013 ribadisce l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
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